Secondo la Direttiva UE sulla risoluzione delle controversie nel mercato finanziario, i fornitori devono fornire informazioni precise sul loro sito web che consentano un reclamo online gratuito. Qualsiasi reclamo deve essere trattato entro 90 giorni, anche nei casi transfrontalieri. – Vedi organismo di conciliazione, gatekeeper, ombudsman, risoluzione delle controversie online, arbitrato, risoluzione delle controversie alternativa. – Cfr. Relazione annuale 2013 della BaFin, pag. 52 e segg. (più fondamentale; sviluppo giuridico).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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