Obbligo di informazione sui derivati
In Germania, si tratta di un requisito normativo per le informazioni sul rischio nel settore dei derivati. In dettaglio, devono essere fornite informazioni su: – lo strumento sottostante; – le relazioni economiche e il funzionamento dei prodotti, quali soprattutto l’importanza del termine per il premio, il tipo di esercizio, l’effetto leva, la liquidità e la volatilità del mercato e, se del caso, il rischio di writer; – il rendimento; – il rischio di prezzo; – il rischio di valuta; – il rischio di credito. L’obbligo di fornire informazioni è spiegato in dettaglio e monitorato dall’Autorità federale di vigilanza finanziaria attraverso le relative linee guida. – I clienti spesso reagiscono con rabbia a tali istruzioni e firmano modelli scritti senza ulteriori indugi nel “luogo segnato” – Obbligo del trade di regolare gradualmente (gradualmente) tutte le transazioni in derivati tramite una controparte centrale o almeno di segnalarle a un ufficio centrale a partire da febbraio 2014. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha pubblicato disposizioni dettagliate in merito. – Si veda il requisito di informazione per gli investitori, il requisito di informativa, il Financial Stability Board, il requisito di compensazione dei derivati, il requisito di segnalazione dei derivati, il codice dei derivati, il regolamento sui derivati, lo IAS 39, le schede informative per gli strumenti finanziari, il requisito di informazione, la negoziazione fuori borsa, il rapporto sui rischi, il monitoraggio dei rischi, la classificazione. – Cfr. BaFin Annual Report 2005, pag. 146 (obblighi di reporting per i fondi ai sensi dell’ordinanza sui derivati), Financial Stability Report 2012, pag. 92 e segg. (mercato dei derivati over-the-counter dal 2003; questioni normative), BaFin Annual Report 2013, pag. 163 (nuovi requisiti per le operazioni in derivati OTC attraverso l’ordinanza sui derivati modificata).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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