Entità istituita nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico paneuropeo a cui vengono trasferite azioni di entità soggette a risoluzione, diritti o passività. L’ente ponte è ufficialmente istituito dal fondo di ristrutturazione, che garantisce il rispetto dei requisiti per l’iscrizione nel registro delle imprese. Il valore totale delle passività non può superare il valore dei diritti e delle attività. – Dopo l’emissione di un ordine di trasferimento, l’istituto ponte può essere allineato alle necessità del singolo caso. Ciò comprende, ad esempio, le modifiche allo statuto, le nomine negli organi direttivi o l’adeguamento delle risorse di capitale. Affinché ciò possa avvenire con la necessaria rapidità, la legge sui fondi di ristrutturazione e il regolamento su di essa basato (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, BRRD) danno al fondo di ristrutturazione la possibilità di costituire in qualsiasi momento, anche senza un motivo preciso, una società di capitali che sia disponibile come istituto ponte in caso di ordine di trasferimento (società scaffale, società veicolo). – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank di giugno 2014, pag. 38 (statuto e compiti dell’ente ponte ai sensi della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche); Fondo di ristrutturazione
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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