Garanzia dei depositi, europea (Sistema di protezione unico europeo)

L’intenzione di istituire un fondo, inizialmente nell’area dell’euro e successivamente nell’intera UE, a cui i sistemi di garanzia dei depositi dei Paesi membri contribuiscono con il loro capitale. Tuttavia, l’assicurazione congiunta dei depositi implica necessariamente una responsabilità congiunta. La responsabilità europea congiunta, tuttavia, richiede un controllo europeo congiunto. In altre parole, sarebbe necessaria un’autorità separata per amministrare il capitale del fondo sulla base di uno statuto che esclude gli abusi. – In primo luogo si possono prevedere progressi nell’armonizzazione giuridica dei sistemi di garanzia nazionali. L’UE La direttiva 94/19/CE sulla garanzia dei depositi sarà riformulata nel prossimo futuro e dovrà poi essere recepita nel diritto nazionale. – Si veda Firefons, Moral Hazard. – Cfr. Relazione annuale 2013 della BaFin, pag. 46 (Direttiva UE sulla garanzia dei depositi).

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Merk, G. (Hrsg.): „Garanzia dei depositi, europea (Sistema di protezione unico europeo)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/garanzia-dei-depositi-europea-sistema-di-protezione-unico-europeo/ (Stand: 09.09.2022).

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