Divieto di pressione

Ai sensi dell’articolo 130 del TFUE, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro conferiti, né la BCE, né le banche centrali nazionali, né i membri dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni da istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’UE, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’UE, nonché i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e ad astenersi dall’influenzare la BCE o le banche centrali nazionali nello svolgimento dei loro compiti. – Dal punto di vista giuridico, questo viene interpretato come un illecito astratto di responsabilità oggettiva. Di conseguenza, è vietato il semplice tentativo di influenzare i membri o gli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali. – Vedi effetto Becket, deficit democratico, verbali della BCE, pubblicazione, poltergeist, fronte meridionale.

Attenzione: l’enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso!
Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Divieto di pressione“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/divieto-di-pressione/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

14 Seitenaufrufe dieser Seite