La BCE non può concedere alcun prestito a governi o enti parastatali dell’UE, nemmeno a titolo di garanzia. Ciò è esplicitamente previsto dall’art. 123 del TFUE e dall’art. 21 del “Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea” allegato al TCE. – Vedi paura, perversa, presunzione, banca centrale, paura, perversa, buyout, banca centrale, salvataggio, aggiustamento di bilancio, Unione Monetaria Europea, errore fondamentale, peccato della BCE, rimpatrio del debito sovrano, redistribuzione, indotto della banca centrale, rispetto del contratto, inflazione di percorso, credito della banca centrale, pubblico.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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