Una banca interrompe temporaneamente o completamente i pagamenti a un cliente nell’ambito di un contratto di prestito, perché di solito si è venuti a conoscenza di fatti che mettono in dubbio l’affidabilità creditizia del mutuatario. – Nel corso del freno al debito, il divieto temporaneo per lo Stato di contrarre nuovi prestiti – anche quelli già approvati dal Parlamento. – Vedi prestito, revoca, clausola di downgrade, clausola di default di terzi, clausola di first-loss, evento di default, procedura di credit scoring, credit crunch, qualità del credito, overconfidence, clausola di decadenza.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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