Dichiarazione con cui la parte istruente autorizza una terza parte (parte istruita; di solito una banca) a prestare un servizio per conto della parte istruente al beneficiario (destinatario dell’istruzione) mediante la corrispondente dichiarazione di intenti (per iscritto [documento], elettronicamente o anche verbalmente). La parte istruita è autorizzata a eseguire per conto della parte istruente al beneficiario dell’istruzione. I dettagli sono regolati per la Germania nei §§ 783 e seguenti e § 363 HGB e (per quanto riguarda la pratica bancaria specifica) nelle rispettive condizioni generali di contratto. – Sul mercato finanziario l’ordine del Autorità di vigilanza per fare o astenersi dal fare una determinata cosa. – Cfr. ordinanza di archiviazione, ordinanza di liquidazione, istanza, obiezioni, vigilanza, validità, divieto.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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