Presso la BCE, qualsiasi accordo contrattuale relativo a pagamenti che coinvolgono istituzioni finanziarie monetarie. – Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della legge bancaria tedesca, un contratto che dà origine a un’attività finanziaria (come contanti, uno strumento azionario di un’altra parte, derivati con un fair value positivo, un diritto al pagamento, ad esempio dalla consegna di beni e servizi) per una delle parti coinvolte e a una passività finanziaria (come un diritto al pagamento, ad esempio dalla consegna di beni e servizi) per l’altra parte. obblighi di pagamento in contanti, derivati con fair value negativo). – Nel contesto della contabilizzazione secondo la definizione dello IAS 39, tutti i contratti da cui derivano – un credito finanziario, – una passività finanziaria o – uno strumento di capitale. – Ai sensi del § 1, comma 11 KWG, per titoli, strumenti del mercato monetario, valute estere o unità di conto e derivati si intendono titoli, strumenti del mercato monetario, valute estere e unità di conto. – I titoli sono, anche se non sono stati emessi certificati, – azioni, – certificati azionari, – obbligazioni, – certificati di partecipazione, – warrant e – altri titoli assimilabili alle azioni o alle obbligazioni se possono essere negoziati su un mercato. I titoli comprendono anche quote di fondi di investimento emesse da una società di gestione del capitale o da una società di fondi estera. – Gli strumenti del mercato monetario sono crediti che non rientrano in questo elenco e sono solitamente negoziati sul mercato monetario. – I derivati sono operazioni a termine strutturate come operazioni fisse o di opzione, il cui prezzo dipende direttamente o indirettamente da – la borsa o il prezzo di mercato dei titoli, – la borsa o il prezzo di mercato degli strumenti del mercato monetario, – il prezzo delle valute estere o delle unità di conto, – i tassi di interesse o altri redditi o – la borsa o il prezzo di mercato delle materie prime o dei metalli preziosi. – Si veda l’obbligo di compensazione delle operazioni in derivati, l’obbligo di segnalazione delle operazioni in derivati, gli strumenti finanziari, il sistema finanziario, i prodotti finanziari, gli strutturati, i fogli informativi degli strumenti finanziari, la registrazione dei prodotti del mercato finanziario, i veicoli di rimborso. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del luglio 2004, pag. 39 e segg. (regolamentazione del mercato nell’area dell’euro), Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del dicembre 2006, pag. 76 e segg. (introduzione del termine dalla direttiva sull’adeguatezza patrimoniale nel KWG), Relazione annuale 2006 della BaFin, pag. 113 (biforcazione del termine “strumento finanziario” con l’inserimento del § 1a KWG), Relazione annuale 2009 della BaFin, pag. 53 s. (obblighi di informativa), Rapporto annuale BaFin 2011, pag. 88 (revisione dei regolamenti contabili; panoramica), nonché il rispettivo Rapporto annuale BaFin, capitolo “Internazionale”, Rapporto mensile della BCE del novembre 2011, pag. 81 s. (presentazione dettagliata degli strumenti di rifinanziamento per le banche).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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