Secondo la normativa europea, un’autorità di vigilanza nell’UE può revocare la licenza concessa a un istituto solo se questo – non ha fatto uso della licenza per un periodo di dodici mesi calcolato a partire dalla data di concessione, vi ha espressamente rinunciato o ha cessato le sue attività per più di sei mesi, – ha ottenuto la licenza sulla base di dichiarazioni false o in un altro modo irregolare, – non dispone più di fondi propri sufficienti o non è più in grado di garantire l’adempimento dei suoi obblighi nei confronti dei creditori, in particolare la sicurezza delle attività affidategli, o – se esiste un altro caso di revoca previsto dalla legislazione nazionale. – La fonte giuridica è l’articolo 18 della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione). – A partire dal 2014, la concessione dell’autorizzazione per alcuni istituti è stata trasferita all’area decisionale dell’Autorità europea di vigilanza bancaria. – Cfr. Relazione annuale 2007 della BaFin, pag. 142 s. (Revoche di licenze nella pratica), Relazione annuale 2009 della BaFin, pag. 160 (Motivi di due revoche di licenze).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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