Una banca autorizzata ad operare in uno Stato membro dell’UE dall’autorità di vigilanza competente deve anche avere la propria sede principale presso la sede legale specificata. La fonte giuridica è l’articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione). – Vedi Vigilanza bancaria, europea.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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