In relazione al mercato finanziario, una dichiarazione scritta rilasciata da un’azienda alla banca finanziatrice (un accordo in un documento di prestito per fare o non fare qualcosa di specificato). Il documento specifica in dettaglio aspetti quali il divieto di indebitamento con altre banche, la fornitura di garanzie, gli obblighi di informazione o il divieto di vendita (covenant legali). Inoltre, la società si impegna a mantenere determinati indici di bilancio, a mantenere determinate voci di bilancio a un livello minimo o massimo concordato (i cosiddetti indici di copertura), a comunicare costantemente alla banca i dati chiave sugli utili, ecc. (patti di manutenzione, patti finanziari) e – mantenere i pagamenti dovuti per l’assicurazione e le tasse (patti affermativi). – In caso di inadempienza, l’impresa deve solitamente pagare alla banca le penali concordate contrattualmente, di solito denominate penali contrattuali. In alcuni contratti, il mancato rispetto di una clausola dà anche alla banca il diritto di revocare immediatamente il prestito (clausola di decadenza). – Vedi coraggio d’investimento, profilo del cliente bancario, Basilea II, finanza aziendale, prestito, revocato, clausola di inadempienza di terzi, clausola di attivazione del downgrade, mercati emergenti, evento di inadempienza, covenant finanziari, scadenza complessiva, procedura di credit scoring, cartolarizzazione di prestiti, clienti, cattivi, prestiti a leva, requisiti minimi di gestione del rischio, dipartimento del rischio, ponderazione del rischio, controllo del rischio, procedure di misurazione del rischio, reporting del rischio, monitoraggio del rischio, articolato, gestione degli shock, monetario, scenari, eccezionale, eccesso di fiducia, clausola di decadenza. – Cfr. Bollettino mensile della BCE dell’agosto 2007, pag. 102 (covenant nei leveraged buyout).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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