Le imprese di servizi di investimento ricevono il passaporto europeo, introdotto nel 1996, sulla base dell’autorizzazione rilasciata nel loro paese di origine. Ciò consente loro di aprire filiali in un altro Stato membro dell’UE o in un membro contraente del SEE o di offrirvi i propri servizi su base transfrontaliera, senza dover seguire una procedura di autorizzazione separata nel Paese ospitante. Con poche eccezioni, le aziende sono controllate dal Paese d’origine, cioè devono solo seguire una procedura di notifica. – Vedi Vigilanza bancaria, europea, Istituto di credito, transfrontaliero. – Cfr. Relazione annuale 2001 dell’Ufficio federale di vigilanza per la negoziazione di titoli, pag. 45; Relazione mensile della Deutsche Bundesbank dell’ottobre 2002, pag. 20; Relazione annuale 2002 della BaFin, pag. 59 s., pag. 85, Relazione annuale 2003 della BaFin, pag. 58 s., Relazione annuale BaFin 2008, pag. 171 e segg. (statistiche), Relazione annuale BaFin 2009, pag. 196 (anche gli emittenti di altri Paesi europei fanno notificare i loro prospetti in Germania; certificati di approvazione BaFin), Relazione annuale BaFin 2010, pag. 214 e segg. (il passaporto europeo è meno utilizzato), nonché la rispettiva Relazione annuale BaFin, sezione “Vigilanza sulla negoziazione di titoli e sulle attività di investimento”.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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