Il pagamento delle obbligazioni o delle azioni sottoscritte, ossia il pagamento parziale (pagamento minimo di sottoscrizione; Mindestliberierung) o completo dei titoli assegnati. – Se, nel caso di una società per azioni, il versamento non è costituito in tutto o in parte da denaro contante, ma è effettuato mediante un conferimento in natura (conferimento di capitale non in denaro), si parla di costituzione per sottoscrizione in specie; si veda l’articolo 628 CO. Il pagamento può essere effettuato anche mediante compensazione con i crediti. – La data in cui l’acquirente deve effettuare il pagamento dei titoli sottoscritti. – Nel linguaggio finanziario più antico si intende anche la liberazione da un debito tramite pagamento. – Vedi accordo, opzioni su azioni, azioni dei dipendenti, compensazione, sottoscrizione.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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