Il regolamento sulle informazioni finanziarie, entrato in vigore all’inizio del 2013 sulla base dell’articolo 25, paragrafo 3, della legge bancaria tedesca (KWG), sostituisce il regolamento sui bilanci mensili e il regolamento sui bilanci mensili sintetici. Ora, secondo la FinaV, devono essere presentate: – informazioni sul conto economico per il periodo successivo alla fine dell’ultimo esercizio, nonché – informazioni sul piano del conto economico. Inoltre, – devono essere fornite informazioni sullo stato delle attività in relazione alla fine del trimestre, nella misura in cui l’istituzione non presenta una relazione per le statistiche di bilancio mensili. Le – altre informazioni da comunicare comprendono le riserve occulte e i gravami, le informazioni sull’attività di prestito, sui rischi di tasso di interesse nel portafoglio bancario e sul risultato netto dell’estinzione anticipata dei derivati. – La presentazione deve avvenire per via elettronica dopo la fine di ogni trimestre (periodo di rendicontazione) entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank di giugno 2013, pag. 72 (modifica della FinaV).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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