Licenza bancaria del MES

L’articolo 32, paragrafo 9, del Trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilizzazione recita: “Il MES è esente da qualsiasi obbligo di autorizzazione o licenza … per gli enti creditizi …”. Pertanto, il MES può agire come una banca, se lo desidera. Certo, il MES deve essere autorizzato dalla BCE per poter sfruttare i vantaggi di una banca. Tuttavia, non vi è alcun ostacolo legale a ciò. Il MES, infatti, a differenza del fondo di salvataggio EFSF, è un’istituzione finanziaria internazionale e come tale è una controparte legale della BCE. Quindi, se il MES, in quanto banca, concedesse un prestito di 10 miliardi di euro al governo italiano, non dovrebbe prima raccogliere il denaro e poi trasferirlo a Roma. Piuttosto, il governo italiano si limiterebbe ad accreditare 10 miliardi di euro su un conto del MES. Questo crea nuovo denaro. Il MES dovrebbe soddisfare solo il requisito di riserva minima della BCE, che nel caso di esempio sarebbe attualmente di 100 milioni di euro.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Licenza bancaria del MES“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/licenza-bancaria-del-mes/ (Stand: 09.09.2022).

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