Nel linguaggio colloquiale, qualsiasi entità economica che opera sui mercati finanziari, soprattutto banche e compagnie di assicurazione. – Nel linguaggio del diritto di vigilanza tedesco, il termine generico per gli istituti di credito e gli istituti di servizi finanziari; cfr. la definizione legale nel § 1, comma 1b KWG. Sono compresi anche gli agenti di borsa e i commercianti di energia elettrica. – In senso più ampio, secondo il Regolamento sui requisiti patrimoniali, oltre alle società che svolgono attività di deposito e prestito, sono comprese le società di intermediazione mobiliare. – Vedi industria bancaria, casa del denaro, tempio del denaro, Unbarinstitut. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del maggio 2013, pag. 67 (panoramica del termine “istituto” ai sensi della legge bancaria tedesca e della direttiva UE sui requisiti patrimoniali), Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del giugno 2013, pag. 62 e segg. (confronto del termine “istituto” ai sensi della legge bancaria tedesca e del CRR).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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