L’assunzione di un obbligo di indennizzo, principalmente nel senso in cui questo è regolato dal § 443 BGB come garanzia di qualità e durata. – Nel mercato finanziario, la promessa di una banca o dello Stato di garantire per qualsiasi danno o successo futuro. La garanzia, a differenza del contratto di fideiussione, non è regolata dalla legge. – Va notato che una garanzia in questo senso non dà luogo a obblighi da adempiere in via prioritaria, come nel caso di un prestito. Tuttavia, per il garante possono sorgere richieste di risarcimento non conosciute. – Vedi attività fuori bilancio, sistemazione, garanzia, rafforzamento del credito, rimborso, del credere, attività di garanzia, obbligazioni garantite dallo Stato, impegno di credito irrevocabile, lettera di patronage, debito ombra. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del maggio 2010, pag. 12 s. (sulle garanzie nel corso del Meccanismo europeo di stabilizzazione).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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