Fallimento; sigillo dell’ufficiale giudiziario

Termine colloquiale per indicare un fallimento: una persona o anche un’azienda che non può più far fronte ai propri obblighi di pagamento. – Nome comune del sigillo dell’ufficiale giudiziario (Pfandsiegel; die Pfändungsmarke), che viene apposto dall’ufficiale giudiziario (ufficiale giudiziario: funzionario del tribunale abilitato alla riscossione dei crediti) nel corso di un pignoramento (pignoramento: procedura legalmente regolamentata di confisca dei beni di qualcuno per ottenere il pagamento di somme di denaro dovute) quando i beni del debitore vengono pignorati, al fine di rendere pubblica la dichiarazione del pignoramento ai sensi della sezione 808 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO), noto anche come cucù. – Vedi fallimento, insolvenza, bancarotta.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Merk, G. (Hrsg.): „Fallimento; sigillo dell’ufficiale giudiziario“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/fallimento-sigillo-dellufficiale-giudiziario/ (Stand: 09.09.2022).

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