Chiunque intenda svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari in Germania su base commerciale e richieda un’autorizzazione scritta da parte dell’autorità di vigilanza, non può svolgere la propria attività sotto forma giuridica di impresa individuale. Ciò è obbligatorio ai sensi del § 2a KWG; cfr. anche § 35, comma 2 KWG. Inoltre, ai sensi del § 39 KWG, nessuno può definirsi “banchiere”, salvo casi eccezionali. – In Svizzera, i private banker sono autorizzati e servono una clientela selezionata, soprattutto a Basilea, Ginevra, Losanna e Zurigo, o sono attivi in determinati segmenti di mercato. – Nell’UE, le autorità di vigilanza possono concedere una licenza a un istituto di credito solo se – il numero di persone che determinano effettivamente le attività della banca è di almeno due. Inoltre, queste persone devono avere – l’affidabilità necessaria o – l’esperienza adeguata per poter svolgere questi compiti. La fonte giuridica è l’articolo 11 della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione). – Vedi banca, banchiere, banchiere, istituto, banche private, competenza, isola di interessi.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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