In Germania, un istituto finanziario deve comunicare alle autorità di vigilanza le proprie partecipazioni indirette in altre società ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1a, № 1 della legge bancaria tedesca. – Vedi sneak-on, notifica di fusione. – Si veda la Relazione annuale BaFin 2005, pag. 110 e segg. (spiegazione del termine “partecipazione qualificata”), la Relazione annuale BaFin 2010, pag. 186 e segg. (nuove norme di legge relative agli obblighi di comunicazione dei diritti di voto), nonché la rispettiva Relazione annuale BaFin, capitolo “Vigilanza sulle attività di negoziazione e investimento in titoli”.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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