Discriminazione dei prezzi

Un venditore applica ai singoli clienti prezzi diversi per lo stesso prodotto. Ciò è considerato un abuso di potere di mercato ed è vietato ai sensi dell’Articolo 19, Paragrafo 4 e dell’Articolo 20, Paragrafo 1 della Legge contro le restrizioni della concorrenza (GWB). – Il divieto di discriminazione dei prezzi è aggirato soprattutto dal fatto che le imprese strutturano le condizioni di pagamento in modo diverso nei confronti dei singoli clienti, in particolare i periodi di pagamento e gli sconti. Nella letteratura giuridico-concorrenziale sono noti molti altri aggiramenti, anche nel caso delle banche. – Vedi credito ai fornitori, densità normativa. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank dell’ottobre 2012, pag. 56 (possibilità di discriminazione dei prezzi nel corso del credito ai fornitori).

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
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