Nei documenti più vecchi, la modifica consensuale di un rapporto di debito da un creditore a un altro. Il creditore che avvia un trasferimento è chiamato delegante (costituente, mittente). Il debitore che viene istruito dal delegato è chiamato delegante e colui che si è interposto tra i due è chiamato delegato. La delega si differenzia dalla cessione in quanto tutte e tre le parti accettano lo scambio e il precedente rapporto giuridico tra delegato e delegante diventa ora lo stesso rapporto tra delegante e delegato. – Vedere factoring.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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