politica di best execution): L’obbligo per i fornitori di servizi finanziari di eseguire gli ordini dei clienti alle condizioni più favorevoli e in modo comprensibile per il cliente, nonché di rendere trasparenti tutte le commissioni. Richiesto dalla direttiva UE sui mercati degli strumenti finanziari e monitorato dalle autorità di vigilanza. – Tuttavia, la direttiva non richiede che una banca dimostri il “miglior risultato possibile” (art. 21 Mifid). Piuttosto, gli istituti devono dimostrare principi trasparenti per l’esecuzione complessiva degli ordini, il cui rispetto e la cui efficacia devono essere monitorati. – Cfr. Ritardo nell’ordine, consulenza ottimale, conflitto di interessi, ordinanza sulla condotta e sull’organizzazione dei servizi di intermediazione mobiliare. – Cfr. Rapporto annuale 2008 della BaFin, pag. 140 (focus della vigilanza da parte della BaFin; pag. 142 s. (spiegazioni del termine “best execution” nel § 33a WpHG; principi di esecuzione), Rapporto annuale 2012 della BCE, pag. 134 (rifusione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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