In relazione al mercato finanziario, qualsiasi contratto in cui la prestazione deve essere eseguita in un determinato momento o entro un certo periodo (tempo di esecuzione); cfr. § 361 BGB, § 376 HGB. – Operazione di un operatore di mercato (mercato orso) determinata dall’aspettativa di un calo dei prezzi. – Vedi mercato dell’orso, fissatore, speculatore a termine.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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