Diritti di cancelleria; ricevute dell’avvocato

In passato, un compenso per – la redazione e l’esecuzione scritta o – la copia di un documento (compenso di copia) da parte di un’autorità. – In particolare, anche il pagamento che, secondo un elenco pubblicato da Papa Leone X nel 1514, doveva essere rimesso alla Sede Apostolica per il possesso di uffici ecclesiastici, dispense e indulgenze (taxa cancellariae Apostolicae). – Si dice ancora oggi di – denaro riscosso da un avvocato a titolo di onorario o – capitale versato da un avvocato di tasca propria nello studio – anche come quota di partecipazione all’attività. – Vedi denaro di indulgenza, rendite, Denaro della confessione, meriti, denaro della dispensa, tassa, denaro della guarnigione, denaro della cattedrale, denaro della chiesa, Denaro di sacrificio, denaro palliativo, palmario, soldo di San Pietro, denaro di procura, denaro del seminario, sportel, taxe.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Merk, G. (Hrsg.): „Diritti di cancelleria; ricevute dell’avvocato“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/diritti-di-cancelleria-ricevute-dellavvocato/ (Stand: 09.09.2022).

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