Derivato (derivato)
Secondo lo IAS (39.9), uno strumento finanziario o un altro contratto che presenta tutte le tre caratteristiche seguenti: – il valore del contratto cambia in seguito a variazioni del prezzo di una determinata merce, di un tasso di interesse, di un tasso di cambio o di un’altra variabile, definita sottostante (contratto finanziario il cui valore dipende dal valore di una o più attività di riferimento, tassi o indici sottostanti, da una misura del valore economico o da eventi di fatto, come le condizioni meteorologiche); – il contratto non richiede un pagamento iniziale o richiede un pagamento iniziale inferiore al pagamento iniziale di altri contratti che sono similmente sensibili alle variazioni dei fattori di mercato; e – il contratto è regolato in futuro. un pagamento iniziale inferiore al pagamento iniziale di altri contratti che rispondono in modo simile alle variazioni dei fattori di mercato; e – il contratto sarà regolato in futuro. – L’oggetto sottostante del contratto è chiamato sottostante [asset] o base di riferimento. – Il motivo della grande attrattiva dei derivati è che l’investitore specula con un investimento di capitale molto inferiore rispetto all’acquisto o alla vendita delle attività sottostanti. Se decide di optare per un derivato, può ottenere un rendimento (di capitale) relativamente elevato con un esborso (di capitale) relativamente ridotto. In questo contesto, si parla di effetto leva. – I derivati completano i mercati finanziari rendendo negoziabili i fattori di rischio. D’altra parte, i derivati rendono sempre più difficile per le banche centrali misurare accuratamente l’offerta di moneta. Tra il 1997 e il 2006, il mercato globale dei derivati si è decuplicato. Nel corso della crisi dei subprime, tuttavia, il mercato dei derivati è crollato perché molti di questi titoli non erano più trasparenti in termini di contenuto di rischio. Questo ha portato di per sé al fatto che i derivati di nuova emissione dovevano essere resi più trasparenti per poter trovare nuovi acquirenti. – La legge di attuazione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e della direttiva di attuazione della Commissione (legge di attuazione della direttiva sui mercati finanziari [FRUG]) del 16 luglio 2007 definisce: “I derivati ai sensi della presente legge sono Operazioni fisse o di opzione strutturate come un acquisto, uno scambio o altro, che devono essere soddisfatte con un ritardo temporale e il cui valore è derivato direttamente o indirettamente dal prezzo o dalla misura di un’attività sottostante (operazioni a termine) con riferimento ai seguenti sottostanti: – a) titoli o strumenti del mercato monetario, – b) valuta estera o unità di conto, – c) tassi di interesse o altri rendimenti, – d) indici dei sottostanti di cui alle lettere a, b o c, altri indici finanziari o misure finanziarie, o – e) strumenti derivati; – 2. Operazioni di acquisto o di opzione strutturate come un acquisto, uno scambio o altro, che devono essere soddisfatte con un ritardo temporale e il cui valore è derivato direttamente o indirettamente dal prezzo o dalla misura di un’attività sottostante (operazioni a termine). Le operazioni a termine relative a merci, tassi di nolo, quote di emissione, variabili climatiche o altre variabili fisiche, tassi di inflazione o altre variabili economiche o altri beni, indici o misure come attività sottostanti, a condizione che: – a) siano da regolare in contanti o diano a una parte contraente il diritto di richiedere il regolamento in contanti senza che tale diritto sia stabilito da un inadempimento o da un altro evento risolutivo; – b) siano concluse su un mercato organizzato o in un sistema multilaterale di negoziazione; o – c) siano concluse ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a). 1 del Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni contabili per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di termini ai sensi di tale direttiva (GU UE n. L241, pag. 1), hanno le caratteristiche di altri strumenti derivati e perseguono scopi non commerciali e le condizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1287/2006. 4 del presente regolamento e a condizione che non si tratti di operazioni a pronti ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1287/2006; – 3. contratti finanziari differenziali; – 4. operazioni fisse o di opzione strutturate come un acquisto, uno scambio o altro, che devono essere eseguite su base differita e servono a trasferire i rischi di credito (derivati di credito); – 5. operazioni a termine con riferimento alle attività sottostanti di cui all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006, a condizione che soddisfino le condizioni del punto 2”. – Vedere Sezione di regolamento, Certificato azionario, Obbligazione, Bull-Bear Related, Sottostante, Call, Cap, Chooser Cap, Contingent Swap, Denominazione, Operazioni in derivati, Bilaterale, Obbligo di compensazione dei derivati, Obbligo di informazione sui derivati, Codice dei derivati, Architettura finanziaria, Strumenti finanziari, Offerta di moneta, IAS 39, Obbligazione su indici, Fogli informativi sugli strumenti finanziari, Derivato di credito, Contratto a termine su merci, Overnight Rate Swap, Derivato sul tempo atmosferico, Certificato, Opzione su tassi d’interesse, Interest Rate Swap. – Si veda anche il § 2, comma 2 WpHG, nonché le definizioni e le classificazioni contenute nel Rapporto mensile della BCE del maggio 2000, pag. 42, nel Rapporto annuale della BaFin del 2004, pag. 177 (Ordinanza sui derivati [DerivateV] del febbraio 2004; anche in questo caso è prescritta una misurazione raffinata del rischio), nel Rapporto annuale della BaFin del 2009, pag. 17 (regolamento obbligatorio delle operazioni in derivati over-the-counter tramite controparti centrali), pag. 42 (derivati OTC, pag. 112 (regolamenti contabili), Relazione mensile della Deutsche Bundesbank dell’agosto 2005, pag. 39 (scadenze molto lunghe), Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del luglio 2006, pag. 55 e seguenti. (presentazione dettagliata con panoramiche, con particolare attenzione anche all’influenza dei derivati sulla stabilità del sistema finanziario), Relazione annuale 2010 del BaFin, pag. 46 (supervisione dei derivati OTC), Relazione sulla stabilità finanziaria 2011, pag. 43 s. (intrasparenza delle negoziazioni OTC in generale e dei mercati dei derivati over-the-counter in particolare), Relazione annuale 2011 del BaFin, pag. 41 (regolamentazione dei derivati OTC), Rapporto sulla stabilità finanziaria 2012, pag. 92 e segg. (mercato dei derivati over-the-counter dal 2003; questioni normative), Rapporto annuale della BCE 2012, pag. 134 (nuova versione della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari), Rapporto annuale della BaFin 2013, pag. 163 (nuovi requisiti per le transazioni in derivati OTC attraverso il DerivateV modificato).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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