Segreto bancario

La protezione del cliente della banca nei confronti delle informazioni trasmesse dalla banca a terzi, comprese le autorità (fiscali). Ciò è garantito in misura variabile nei singoli Paesi. – In Svizzera, il segreto bancario è stato sancito tre volte: – nel Codice Civile (privacy), – nel Codice delle Obbligazioni (rapporto contrattuale tra cliente e banca) e – nella Legge sulle banche e la borsa (dal 1934, un reato ufficiale: una violazione del segreto bancario deve essere punita d’ufficio, anche se non compare un denunciante privato); questo è stato principalmente il motivo della posizione della Svizzera come centro finanziario internazionale. – In Germania, le autorità hanno il potere di interrogare i conti; la Corte Costituzionale Federale ha esplicitamente confermato la legalità di questa possibilità nel luglio 2007. All’estero, i servizi segreti tedeschi (Bundesnachrichtendienst) agiscono contro la legge degli Stati interessati, come è accaduto nel febbraio 2008 nei confronti del Principato del Lichtenstein, completamente indifeso nei confronti del grande vicino. – Si veda badwill, informazioni bancarie, gnomi di Zurigo, helvetofobia, obbligo di verifica dell’identità, informativa sul conto, blocco del conto, conto, falso, obbligo di informazione sui dati del cliente, nominee, denaro di registrazione, uomo di paglia, riservatezza, isola degli interessi. – Si veda la Relazione annuale 2005 della BaFin, pag. 186 (numero e clienti dei recuperi dei conti), pag. 187 (dal 1° aprile 2005 anche la divulgazione ai fini delle autorità fiscali) e la rispettiva Relazione annuale della BaFin.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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