Obbligo di segnalazione per le operazioni in derivati
Dal febbraio 2014, tutte le società sono obbligate, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR), a segnalare – la stipula di nuovi contratti derivati e – la ristrutturazione o – la risoluzione anticipata di contratti derivati esistenti a un repertorio di dati sulle negoziazioni presso l’autorità di vigilanza. I contratti derivati sono coperti da questo obbligo di rendicontazione nella loro interezza. Ciò significa che sono interessate sia le transazioni in borsa che quelle fuori borsa. Oltre alle informazioni sul contratto negoziato in sé, le relazioni devono contenere anche numerosi altri dettagli sulle parti della transazione, ossia il cliente, la controparte, l’intermediario ed eventuali controparti centrali. – Vedi Derivati, Operazioni in derivati, bilaterali, Obbligo di compensazione delle operazioni in derivati, Obbligo di informazione sui derivati, Codice dei derivati, Regolamento sui derivati, Regolamento sulle infrastrutture di mercato europee Derivati finanziari, Derivati di credito, Sovraregolamentazione. – Cfr. Relazione annuale 2013 della BaFin, pag. 163 e segg. (nuovi requisiti per le operazioni in derivati OTC attraverso l’ordinanza sui derivati modificata).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
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