Obbligo di compensazione delle operazioni in derivati
Secondo il regolamento UE, dall’agosto 2012 i derivati OTC standardizzati devono essere compensati tramite una controparte centrale. – I derivati OTC non standardizzati (ossia i contratti conclusi individualmente tra un acquirente e un venditore e che non raggiungono il mercato) non sono ancora soggetti a compensazione. Tuttavia, è prescritto che i contratti corrispondenti siano regolarmente riconciliati con il portafoglio e che venga effettuata un’adeguata gestione del rischio. – Si veda Operazioni in derivati, bilaterali, Obbligo di informazione sui derivati, Obbligo di segnalazione delle operazioni in derivati, Ordinanza sui derivati, Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato. – Cfr. Relazione annuale 2013 della BaFin, pag. 164 (presentazione dei requisiti legali e di vigilanza).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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